Le due modalità in cui dare la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c.

la prova liberatoria di cui all’art. 2054 cod. civ., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza.

NDR: in tal senso Cass. n. 21249 del 2006, n. 14064 del 2010, n. 24472 del 2014, n. 23214 del 2016, n. 4551 del 2017 e n. 25027 del 2019.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 5.3.2024, n. 5962

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