Premesso che la responsabilità da prodotto difettoso ha natura non già oggettiva bensì presunta, in quanto prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore ma non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto, ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. n. 206/2005 (c.d. codice del consumo), incombe sul soggetto danneggiato dare la prova del collegamento causale, non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno; una volta fornita tale prova, a norma dell’articolo 118 c.p.c., incombe sul produttore fornire la c.d. prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione o che all’epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche (nel caso di specie, è stata respinta la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti di una società automobilistica dai familiari di una donna morta alla guida della propria vettura a seguito di un incidente presumibilmente causato, ad avviso dei ricorrenti, da un’avaria dovuta ad un difetto del veicolo – difettoso funzionamento del pedale dell’acceleratore -; il richiamo della vettura da parte dell’azienda automobilistica, infatti, non è bastato per ritenere accertato il difetto e considerarlo la causa dell’incidente).
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 7.4.22, n. 11317
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