L’art. 24, comma 6-bis, D.L. n. 137/2020 prevede che, fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 cod.proc. pen, quando il deposito telematico ha ad oggetto un’impugnazione, l’atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale.
I requisiti tecnici essenziali della impugnazione sono richiesti ad substantiam, per assicurare mediante l’utilizzo delle più avanzate funzionalità delle moderne tecnologie della comunicazione, la provenienza dell’atto di impugnazione, l’originalità e la completezza dell’atto e il tempestivo recapito all’ufficio giudiziario destinatario. Il difetto o l’irregolarità della certificazione informatica della referibilità dell’atto al suo autore (firma digitale), della provenienza dell’atto da detto soggetto (intestazione della casella PEC), della abilitazione del difensore (presenza nel REG. IND. E – registro informatico degli indirizzi elettronici), della riferibilità all’ufficio giudiziario della casella di destinazione (provvedimento dirigenziale contenente l’elenco degli indirizzi elettronici degli uffici giudiziari abilitati), della completezza e integrità degli atti inviati (firma digitale degli allegati) determinano l’inesistenza giuridica dell’atto. Può, dunque, affermarsi che l’impugnazione che difetti di detti specifici requisiti non viene di fatto ad esistenza e, correlativamente, che solo l’accertata carenza di tali requisiti essenziali giustifica la sanzione della inammissibilità (nel caso di specie, la perizia, di cui si è dedotto il travisamento, è stata allegata al ricorso, ma non è stata sottoscritta digitalmente dal difensore ricorrente, a garanzia della completezza e della integrità dell’atto trasmesso; per espressa disposizione legislativa, la mancata sottoscrizione digitale determina l’inammissibilità del ricorso, non potendo lo stesso dirsi giuridicamente esistente).
Cassazione penale, sezione quarta, sentenza del 12.05.2022, n. 24766
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