L’esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante in quanto viene a costituire un antecedente causale al verificarsi dell’evento ai sensi dell’art. 1227 primo comma cod. civ., e , a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all’ambito di circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti. Ne deriva che è senza dubbio ravvisabile un concorso di colpa del terzo trasportato per essere salito consapevolmente a bordo di un’autovettura condotta da un soggetto che versava in stato di ebrezza e quindi in condizioni inidonee alla guida. Si reputa di ravvisare un’ipotesi di concorso colposo, che legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno nella misura del 30%.
NDR: in argomento Cass. civ. n. 1386/2023.
Tribunale di Milano, sentenza del 13.7.2023, n. 5878
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