Muovendo dalla premessa secondo cui, ai fini dell’art. 2051 c.c., rileva esclusivamente la sussistenza del nesso causale tra l’uso della strada custodita e il danno – ed eventualmente l’incidenza di un caso fortuito idoneo in via esclusiva a determinarlo – , la presenza di un cane su una strada stradale extraurbana, ancorché astrattamente possibile, non è, nel caso di specie, concretamente prevedibile o evitabile, non potendo alcuna fonte normativa di carattere legislativo o regolamentare né alcun principio di comune cautela ravvisarsi al fine di giustificare l’eventuale ricostruzione, in termini generali e astratti, di un principio di regolarità causale che, sulla base dell’id quod plerumque accidit (e dunque in forza di una regolarità statistica o di una verosimile probabilità apprezzabile ex ante), valesse a rendere ragionevolmente prevedibile ed evitabile l’eventuale sconfinamento di un cane randagio sulla sede stradale.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 12.01.2022, n. 765
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