Azione ex art. 2043 c.c. contro la p.a. e violazione di poteri gestori

Nelle fattispecie regolate dall’art. 2043 c.c. non è sufficiente allegare in astratto l’esistenza d’una norma che attribuisca la pubblica amministrazione poteri gestori, ma è necessario allegare e provare in concreto in quale modo e perché il fatto illecito sia derivato dall’inosservanza di quei poteri. Così, nel caso di specie, anche ad ipotizzare che effettivamente la Regione avesse avuto il potere di prelevare, abbattere o recintare la fauna selvatica presente all’interno del parco nazionale, l’accoglimento della domanda avrebbe pur sempre richiesto l’allegazione e la prova che tale potere: doveva essere esercitato nell’area del sinistro, alla stregua di un criterio di comune prudenza ex art. 1176 c.c., comma 2; non era stato esercitato; il mancato esercizio di quel potere era stato la causa “più probabile che non” della presenza di un cervo il giorno del sinistro sulla strada in questione.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.1.2022, n. 1869

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