Art. 9 C.d.S.: le nuove disposizioni in materia di competizioni sportive e atletiche su strada

L’art. 9, comma 1, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (Codice della Strada), stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli o animali, e le competizioni atletiche possono essere disputate, su strade ed aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare n. 339 del 15 gennaio 2021, ha precisato le prescrizioni alle quali le suddette gare sono subordinate.

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