In presenza di diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, da un lato quello “restrittivo” (Cass. nn. 551 del 13.01.2009 e 2973 del 16.02.2016) e dall’altro quello opposto (Cass. 22676/2009, 21268/2014 e 18982/2015), si ritiene di aderire al secondo in quanto maggiormente in linea con il tenore della prima parte del comma 133 dell’art. 17 della L. 127/1997. In particolare tale disposizione contiene un rinvio al precedente comma 132, rinvio che prevede la possibilità per il Comune, con provvedimento del sindaco, di conferire al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazione in materia di sosta (così come previste dalla prima parte del comma 132) e inoltre, come sottolineato dalla seconda parte dello stesso comma 133, funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico. Il personale ispettivo della aziende esercenti il trasporto pubblico di persone ha pertanto competenza per l’accertamento di violazioni in materia di sosta su tutto il territorio comunale senza limitazione alcuna e in materia di circolazione sulle corsie riservate al trasporto pubblico. In questo ambito di competenza, residua alla Pubblica Amministrazione un margine discrezionale nella individuazione degli agenti accertatori, che devono essere nominativamente individuati.
Tribunale di Milano, sentenza del 29.3.2022, n. 2263
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