In tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, l’art. 198 comma 2 C.S., in deroga al disposto del comma primo – che, nel caso di più violazioni commesse con una sola azione od omissione, commina la sanzione per l’infrazione più grave, aumentata fino al triplo – stabilisce che nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione, senza che in senso contrario possa rilevare l’argomento che il comportamento costituente l’antecedente necessario di altra condotta non possa ricevere una autonoma sanzione (fattispecie in tema di accesso a una zona di traffico limitato imposto agli autobus gran turismo in servizio pubblico di linea).
NDR: in tal senso Cass. 8939/2005.
Tribunale di Roma, sentenza del 16.12.2021, n. 19563
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