Il titolo alla base dell’esecuzione iniziata per la riscossione del pagamento di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del Codice della Strada è l’ordinanza-ingiunzione, la cui impugnazione è devoluta al giudice di pace del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7, così che anche l’opposizione all’esecuzione spetta al giudice di pace. Quanto poi alla competenza territoriale, non va fatto riferimento al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, in applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 32 (disposizione dettata per l’opposizione al pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui al T.U. approvato con R.D. n. 639 del 1910, art. 3), bensì al giudice di pace del luogo dove è stata notificata la cartella di pagamento in applicazione dell’art. 480 c.p.c., comma 3.
NDR: in senso conforme Cass. 40561/2021; sulla seconda parte della massima si veda altresì Cass. 8704/2011 e 19579/2015.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 23.9.2022, n. 27912
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