Va confermata, in relazione al regime normativo successivo al D.Lgs. n. 58 del 2011, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata esclusivamente degli atti di natura amministrativa e tributari, qual è appunto la cartella di pagamento, essendo invece esclusa soltanto per gli atti giudiziari e per le violazioni al Codice della strada.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 19.10.2021, n. 28900
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