L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione al codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell’art.7 del d.lgs. n.150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella.
NDR: in tal senso Cass. S.U. n. 22080 del 22.09.2017.
Tribunale di Roma, sentenza del 1.6.2020, n. 8374
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