Per la notifica a persona residente in altro Stato membro dell’Unione Europea del verbale di accertamento di infrazione del C.d.S. non è applicabile il Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, il quale esclude espressamente dal suo ambito di applicazione la materia “fiscale, doganale ed amministrativa” (nella quale rientra il verbale di accertamento in quanto atto amministrativo rientrante nell’esercizio di pubblici poteri), nĂ©, nei confronti di un cittadino tedesco, può procedersi ai sensi dell’art. 11 della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977 (ratificata con la L. 21 marzo 1983, n. 149) – che consente la notificazione diretta a mezzo del servizio postale dei documenti in materia amministrativa – poichĂ© la Germania ha apposto specifica riserva volta ad escludere la facoltĂ di notifica per posta di detti atti, dovendosi dunque ricorrere – per la notificazione e a pena di nullitĂ (suscettibile di sanatoria) all’assistenza dell’autoritĂ centrale dello Stato di residenza e destinazione a norma dell’art. 2 della citata Convenzione.
NDR: in tal senso Cass. SU n. 2866, 5/2/2021.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 25.10.2021, n. 29904
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