Va confermato che la giurisdizione in materia di fermo amministrativo ed ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, va ripartita tra giudice tributario ed ordinario a seconda della natura tributaria o no dei crediti, sicché il credito che abbia origine in una violazione del codice della strada (o in un illecito di natura previdenziale) va attribuito alla competenza del giudice ordinario.
NDR: in argomento Cass. S.U. n. 17126 del 28/06/2018, n. 32243 del 13/12/2018 e n. 24092 del 03/10/2018.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.11.2021, n. 31010
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