Violazione al C.d.S.: la giurisdizione in materia di fermo amministrativo ed ipoteca

Va confermato che la giurisdizione in materia di fermo amministrativo ed ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, va ripartita tra giudice tributario ed ordinario a seconda della natura tributaria o no dei crediti, sicché il credito che abbia origine in una violazione del codice della strada (o in un illecito di natura previdenziale) va attribuito alla competenza del giudice ordinario.

NDR: in argomento Cass. S.U. n. 17126 del 28/06/2018, n. 32243 del 13/12/2018 e n. 24092 del 03/10/2018.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.11.2021, n. 31010

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