In tema di sanzioni amministrative, l’esimente dello stato di necessità di cui all’art. 4 della L. n. 689 del 1981, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., presuppone la sussistenza di un’effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l’erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione.
L’esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da “stato di necessità”, secondo la previsione dell’art. 4 della legge n. 689 del 1981, postula, in applicazione degli artt. 54 e 59 cod. pen., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l’erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione non colpevole in quanto provocata da circostanze oggettive.
NDR: in senso conforme alla prima massima Cass. n. 16155 del 17/06/2019; in senso conforme alla seconda massima Cass n. 287 del 10/01/2005 e n. 16155 del 17/06/2019.
Tribunale di Milano , sentenza del 21.11.2022, n. 9038
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