La potestà sanzionatoria in materia di circolazione stradale rappresenta la reazione autoritativa alla violazione di un precetto con finalità di prevenzione, speciale e generale, con conseguente applicabilità della maggiorazione di cui della L. n. 689 del 1981, art. 27, non soltanto in presenza di esecuzione esattoriale, ma anche nel caso di ritardo nell’adempimento della sanzione contenuta nel verbale di infrazione al C.d.S., poiché la detta maggiorazione prescinde dalle modalità del procedimento di riscossione coattiva e non mira a remunerare l’ente creditore del mancato tempestivo incasso della somma, bensì costituisce una sanzione aggiuntiva connessa al ritardo nel pagamento.
Le maggiorazioni previste dalla L. n. 689 del 1981, art. 27, comma 6, sono applicabili anche alle sanzioni conseguenti alle violazioni delle norme del C.d.S., in quanto non escluse dal regime sanzionatorio di cui all’art. 203 C.d.S. dovendosi confermare, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 308 del 1999; la maggiorazione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 27, riveste carattere di sanzione aggiuntiva e deve dunque tenersi distinta dalla sanzione di cui all’art. 203 C.d.S., che ha natura di sanzione principale.
NDR: in senso conforme alla prima massima Cass. n. 15825 del 10/07/2014 e alla seconda Cass. n. 16767 del 26/06/2018, n. 1884 del 01/02/2016, n. 21259 del 20/10/2016, n. 8116 del 23/03/2021 e n. 26308 del 29/09/2021.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 19.1.2023, n. 1545
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