In materia di sanzioni amministrativa è sufficiente l’accertamento della violazione, posto che il principio posto dalla L. n. 689 del 1981, art. 3, secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all’agente, sul quale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione di aver agito senza colpa. Inoltre, l’errore sulla norma sanzionatoria può essere ritenuto scusabile soltanto in presenza di circostanze concrete, di tempo o di luogo, alla luce delle quali non era possibile richiedere, ragionevolmente, all’utente della strada di adottare un comportamento diverso da quello in concreto osservato, avendo egli fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto (nel caso di specie la SC afferma che il Tribunale ha escluso la scusabilità dell’errore, poiché Roma Capitale aveva diligentemente provveduto a fare tutto quanto possibile per informare l’utenza dell’intervenuta riattivazione della corsia preferenziale di cui è causa, anche mediante diffusione di comunicati e notizie non previste dalla normativa applicabile. Ne’ i ricorrenti avevano avuto cura di precisare, nel corso del giudizio di merito, quale specifico segnale, in relazione al percorso da essi seguito prima di commettere l’infrazione sanzionata, li avesse in concreto indotti in errore, e perché)
NDR: in argomento Cass. n. 11777 del 18/06/2020, n. 6625 del 09/03/2020, n. 11977 del 19/06/2020 e n. 13610 del 11/06/200.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 5.9.2022, n. 26122
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