Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della strada sono ammissibili: a) l’opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell’ordinanza – ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all’interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; b) l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora si deducano vizi esclusivamente formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall’art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale, l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi va proposta nelle forme ordinarie previste dagli art. 615 c.p.c. e ss., e non è soggetta alla speciale disciplina dell’opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981.
NDR: in tal senso Cass. 14/03/2013, n.6565.
Tribunale di Lecce, sentenza del 5.11.2020, n. 2472
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