La circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante “autovelox” non sia indicato se la presenza dell’apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica venga comunque accertata l’esistenza. Non è, quindi, necessario che il verbale contenga un avvertimento puntuale circa le modalità di segnalazione, venendo in rilievo – ai fini della legittimità della sanzione – l’effettiva esistenza e l’idoneità della segnalazione stessa, tenendo conto della valenza probatoria e dei requisiti essenziali di contenuto del verbale di accertamento.
Inoltre, in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull’opponente, e non sulla P.A., l’onere di provare la concreta inidoneità della segnaletica ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 19.07.2021, n. 20613
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