La corretta esecuzione della notificazione ex art. 140 c.p.c., in caso di irreperibilità relativa del destinatario, richiede non solo la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa – prova che nella fattispecie parrebbe integrata dalla indicazione della spedizione e del numero di raccomandata contenuto sulla prima relata – ma altresì la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata di comunicazione dell’avvenuto deposito, onde verificare che tale avviso sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. In assenza di tale produzione, va quindi dichiarata la nullità anche delle citate notificazioni. Ne deriva che va disposto l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento relativa ai verbali di infrazione del codice della strada.
NDR: in argomento Cass. S.U. 10012/2021.
Tribunale di Milano, sentenza del 2.11.2022, n. 8591
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