La querela di falso, avendo la finalitĂ di privare un atto fidefacente della sua efficacia probatoria, ha necessariamente quali parti da un lato chi può avvalersi di un determinato documento e dall’altro chi intende escludere che costui possa avvalersene. Infatti, avendo la querela di falso il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l’idoneitĂ a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti, essa è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l’autore della falsificazione (nella specie, quindi, la parte legittimata passiva è il Comune, che può avvalersi dei verbali di infrazione notificati sulla base dei quali ha notificato due ingiunzioni di pagamento all’attrice).
Tribunale di Milano, sentenza del 19.10.2020, n. 6472
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno