Verbale di accertamento notificato presso la dimora in luogo della residenza anagrafica

È corretta la motivazione in ordine alla validità della notifica del verbale di accertamento della violazione con cui si rilevi che essa era stata eseguita presso la dimora o domicilio, essendo stata ricevuta da persona qualificatasi convivente e risultando anche le notifiche degli atti successivi ricevute al predetto indirizzo, tra cui quella dell’ingiunzione di pagamento della sanzione di cui si tratta, ricevuta personalmente dallo stesso opponente, ritenendo di conseguenza che non fosse causa di nullità della notifica che essa non fosse stata eseguita presso la residenza anagrafica del destinatario, essendo comunque stata ricevuta presso il suo luogo di dimora. Ciò appare conforme all’art. 201 C.d.S., comma 3, che richiama le modalità previste dal codice di procedura civile, secondo cui se la notificazione non è fatta a mani proprie, va fatta presso il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario, nonché al costante orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario, assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni.

NDR: in argomento Cass. n. 9049 del 2020, n. 19387 del 2017 e n. 11550 del 2013.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 10.6.2023, n. 12613

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