Non può trovare accoglimento l’eccezione di prescrizione del credito portato dall’opposta cartella esattoriale sulla base dell’assunto che tra la data di accertamento della violazione al Codice della strada a quella di notifica della cartella, sarebbe decorso il termine quinquennale di cui all’art. 28 della Legge n. 689/81 (che statuisce che: “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”). Difatti, la prescrizione invocata non è maturata in quanto tra la data di accertamento e quella di notifica dell’impugnata cartella di pagamento, non è trascorso il quinquennio richiesto, per l’applicazione delle disposizioni urgenti in materia di riscossione emanate durante l’emergenza sanitaria da COVID 19, atteso che il Decreto Cura Italia ed il Decreto Sostegni (rispettivamente D.L-.18/2020 e D.L.41/2021) hanno previsto nel periodo compreso fra l’8.03.2020 ed il 31.08.2021, la sospensione della notifica delle nuove cartelle di pagamento e degli altri atti esattoriali dell’Agente della riscossione, nonché del decorso dei termini prescrizionali. In particolare, lo Stato Italiano, con una serie di norme specifiche, ha prorogato i termini di prescrizione degli atti di riscossione coattiva ricadenti nel periodo indicato, non solo relativamente ai termini di pagamento delle cartelle esattoriali già emesse, ma anche relativamente ai termini di prescrizione delle cartelle da emettere.
Tribunale di Milano, sentenza del 3.4.2023, n. 2607
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