Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (nella specie la SC giudica infondato il motivo di ricorso con cui si denuncia che il tribunale non avrebbe considerato che la dicitura che si legge nel verbale di contestazione, secondo cui lo stesso “sorpassava altro veicolo … in prossimità del tratto ascendente di un dosso”, non sarebbe dotata di efficacia probatoria privilegiata a norma dell’art. 2700 c.c. poiché la stessa non si configurerebbe come la rappresentazione di un fatto storico costituendo, piuttosto, l’espressione di un giudizio soggettivo dei verbalizzanti in quanto frutto delle personali valutazioni svolte dagli stessi in ordine all’esecuzione del sorpasso da parte del ricorrente e alla posizione dei relativi veicoli sulla strada rispetto al dosso).
NDR: in argomento Cass. SU n. 17355 del 2009 e Cass. n. 3705 del 2013.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 28.1.2021, n. 1837
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