Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 213, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 23-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui dispone che «Si applica», anziché «Può essere applicata», la sanzione accessoria della revoca della patente.
NDR: il comma 8 in questione dispone quanto segue: “il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo e’ sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo e’ trasferito in proprieta’ al soggetto a cui e’ consegnato, senza oneri per l’erario”.
Corte Costituzionale, sentenza del 9.12.2022, n. 246
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