Veicolo oggetto di sequestro e circolazione abusiva: illegittimità costituzionale dell’art. 213, comma 8, C.d.S.

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 213, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 23-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui dispone che «Si applica», anziché «Può essere applicata», la sanzione accessoria della revoca della patente.

NDR: il comma 8 in questione dispone quanto segue: “il soggetto che ha assunto la  custodia  il  quale,  durante  il periodo in  cui  il  veicolo  e’  sottoposto  al  sequestro,  circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi  circolino abusivamente e’ punito con la sanzione amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 1.984 a  euro  7.937.  Si  applica  la  sanzione amministrativa accessoria della revoca  della  patente.  L’organo  di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo  trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis.  Il  veicolo  e’ trasferito in proprieta’ al soggetto a cui e’ consegnato, senza oneri per l’erario”.

Corte Costituzionale, sentenza del 9.12.2022, n. 246

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