In assenza di contestazione sulla autenticità del riscontro, il valore probatorio della stampa del cronotachigrafo è massimo (diversamente dal caso di contestazione di conformità all’originale nel quale caso esso assume la forza probatoria della presunzione semplice).
NDR: fattispecie in tema di verbali elevati in quanto: circolava con cassetta Pronto soccorso insufficiente; conducente di veicolo munito di cronotachigrafo nel corso del viaggio del giorno odierno non usava correttamente il pittogramma dell’attività (violazione emersa dalla stampa delle attività di guida in cui si evidenzia che alle ore 05:05 risultava in pausa quando in realtà effettuava attività rientrante in altri lavori contrassegnata dal martelletto); conducente del veicolo di cui sopra, obbligato all’uso del limitatore di velocità circolava in data 27.04.2018 alla velocità di 109 Km/h (effettivo 103 Km/h) superando il limite di taratura dell’apparecchio (violazione emersa dalla stampa delle velocità registrate dal cronotachigrafo); conducente del veicolo di cui sopra munito di tachigrafo nel corso del giorno del 16.5.2018 non indicava le attività svolte fuori dal veicolo dalle h. 00:00 alle ore 04:24 (art. 34 c. 3 Reg. UE); conducente di veicolo munito di cronotachigrafo non indicava le attività svolte nei 28 giorni precedenti
Tribunale di Milano, provvedimento del 22.2.2022
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