Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere una patente di guida rinnovata in altro Stato membro?

L’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, nel cui territorio il titolare di una patente di guida delle categorie A e B rilasciata da un altro Stato membro sia stato privato del diritto di guidare per aver commesso un’infrazione, durante un soggiorno temporaneo in tale territorio avvenuto in un momento successivo al rilascio di tale patente, si rifiuti in seguito di riconoscere la validità di tale patente di guida dopo che essa è stata rinnovata, in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, di tale direttiva, dallo Stato membro in cui il titolare di detta patente ha la sua residenza normale ai sensi dell’articolo 12, primo comma, della stessa direttiva. Spetta, nondimeno, al giudice del rinvio esaminare se, conformemente al principio di proporzionalità, le norme previste dalla legislazione del primo Stato membro, che stabiliscono le condizioni alle quali il titolare della patente di guida deve assoggettarsi per riacquistare il diritto di guidare sul proprio territorio, non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2006/126, consistente nel migliorare la sicurezza della circolazione stradale.

Corte di Giustizia UE, prima sezione, sentenza del 29 aprile 2021 (C – 47/20)

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