Va sottolineata la sufficienza, al fine di legittimare la trasferibilità per via negoziale della posizione di impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada, dell’autorizzazione di tale trasferimento da parte dell’autorità amministrativa cui è rimesso il compito della designazione delle imprese ad agire per il Fondo di garanzia.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 7.6.2024, n. 16007
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