Il termine di novanta giorni, previsto dall’art. 14 della L. 24 novembre 1981 n. 689, per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell’attività di verifica di tutti gli elementi dell’illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all’amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari.
NDR: in tal senso Cass. n. 4820/2019; Cass. n. 21171/2019.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18 giugno 2020, n.11783
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