Confermato che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (autovelox) devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura e che, ai fini della legittimità della sanzione, non è sufficiente che l’apparecchio sia stato inizialmente sottoposto a taratura, ma è necessario che tale operazione sia reiterata nel tempo e con una cadenza temporale almeno annuale, va ribadito quanto segue. In caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, essendo, per contro, irrilevante che l’apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi, a fronte della necessità di dimostrare o attestare, con apposite certificazioni di omologazione e conformità, il loro corretto funzionamento. Peraltro, dovendo le apparecchiature di misurazione della velocità essere periodicamente tarate e verificate, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento, dovendosi, in particolare, escludere che tale prova possa essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità e che la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell’apparecchio possa essere ricavata dal verbale di contravvenzione, il quale non riveste fede privilegiata (e quindi non fa fede fino a querela di falso) in ordine all’attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, allorché e nell’istante in cui l’eccesso di velocità è rilevato.
NDR: in argomento Corte Cost. 113/2015, nonché Cass. n. 22015 del 2022, n. 533 del 2018; n. 23953 del 2020, n. 40627 del 2021, n. 24757 del 2019, n. 29093 del 2020, n. 35830 del 2021, n. 14597 del 2021, n. 9645 del 2016, 18022 del 2018, n. 32369 del 2018 e n. 22015 del 2022.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 11.10.2022, n. 29625
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