L’accertamento in concreto della responsabilità di uno dei due convenuti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente stabilito dall’art. 2054, co. 2, c.c., essendo a tal fine necessario che l’altro conducente si sia uniformato alle norme sulla circolazione. Ciò posto, la prova liberatoria per il superamento della presunzione non necessariamente deve, però, essere fornita in modo diretto, e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente. In aggiunta, il consolidato principio secondo il quale, in tema di scontro tra veicoli e di applicazione dell’art. 2054 c.c., l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sè il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro (all’uopo occorrendo che quest’ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunchè per evitare il sinistro) non può essere inteso nel senso che, anche quando questa prova non sia in concreto possibile e sia positivamente accertata la responsabilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sè del tutto idonea a cagionare l’evento, l’apporto causale colposo dell’altro conducente debba essere, comunque, in qualche misura riconosciuto.
NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. 16/09/2013 n. 21130; 22/04/2009 n. 9550 e 12/06/2012 n. 9528; in senso conforme alla seconda parte Cass. 07/06/2011 n. 12408.
Tribunale di Bari, sentenza del 7.9.2022, n. 3234
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno