Le strade vicinali private non sono soltanto quelle formulate con il conferimento di parti di proprietà fronteggiantesi, ma anche quelle la cui sede è formata mediante conferimento di tratti successivamente svolgentisi per intero su ciascun fondo dei proprietari confinanti. Né può escludersi il carattere vicinale solo perché la strada risulti formata in alcuni tratti da conferimenti di frontisti e in altri mediante conferimento di parti di fondi che si succedono. Eccezionale è soltanto che la strada risulti formata ex collatione privatorum agrorum e destinata all’uso comune, per la necessità stessa delle comunicazioni e delle culture dei fondi lambiti o attraversati.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 30.4.2021, n. 11466
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