Gli autovelox possono essere installati sulle strade di cui all’art. 2, comma 2, lettere c e d, C.d.S. ovvero su singoli tratti individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2. Nel caso di specie, la sanzione per superamento del limite di velocità era stata illegittimamente irrogata al conducente del veicolo atteso che la strada ove si era consumata l’infrazione non presentava i caratteri della strada extraurbana principale né quelli della strada extraurbana secondaria – mancando una banchina laterale sull’intera lunghezza -, rivelandosi, quindi, illegittimo l’utilizzo dell’autovelox.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza dell’8.3.2022, n. 7708
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