“Sosta” e “parcheggio”: differenze

Il codice della strada definisce “sosta” la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente, e “parcheggio” l’area o l’infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli. Il parcheggio e la sosta dei veicoli che il sindaco può vietare o subordinare al pagamento di una somma si distinguono tra loro soltanto per l’elemento topografico della sosta dei veicoli, che, nel primo caso, avviene in un’area esterna alla carreggiata, specificamente a ciò adibita, e, nel secondo, in aree poste all’interno della carreggiata. Ciò posto, un segnale orizzontale relativo ad una zona destinata al parcheggio – e che disciplina esplicitamente lo spazio fisico sul quale incombe – non può riferirsi ed essere applicato ad altro spazio esterno ad esso. Ne’ evidentemente è possibile estendere interpretativamente un divieto non espressamente previsto, atteso il principio di tassatività della norma prescrittiva (la SC giudica fondato il motivo di ricorso che denuncia la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 2, 3, 40, 146 e 157, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3, sostenendo che il parcheggio del veicolo era stato effettuato sul margine destro della carreggiata ove era presente una striscia continua di delimitazione della carreggiata, mentre gli stalli di sosta erano collocati sul lato opposto, al di fuori della carreggiata. La presenza di tale area di parcheggio nelle vicinanze del luogo dell’infrazione non poteva in alcun modo comportare un divieto esteso al margine opposto della carreggiata. L’art. 157 C.d.S., riguarderebbe le soste effettuate nell’apposita area a ciò destinate e in modo difforme da quanto prescritto, e non i veicoli in sosta al di fuori dell’area stessa. La SC spiega che la sosta non era stata dunque eseguita in modo irregolare nell’area a ciò specificamente destinata, ma in zona ove era previsto il divieto assoluto di sosta, dovendosi concludere che data la presenza della linea longitudinale continua, la condotta era sanzionabile ai sensi dell’art. 40 C.d.S., comma 10, e non invece ai sensi dell’art. 157 C.d.S., comma 5).

NDR: in argomento Cass. 13875/2005 e 1918/1999.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 9.11.2022, n. 33045

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