È legittimo il verbale che abbia contestato la violazione dell’art. 158 C.d.S. per aver sostato con il proprio veicolo in corrispondenza di una intersezione stradale senza indicare la distanza dalla intersezione e senza la rimozione del veicolo (nel caso di specie, la ricorrente lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla mancanza, nel verbale di contravvenzione elevato nei suoi confronti, dell’indicazione della precisa distanza dall’incrocio alla quale il veicolo si trovava nel momento della contestazione; inoltre, la stessa precisava che la circostanza che il veicolo non fosse stato rimosso dimostrava che fosse parcheggiato in modo tale da non creare intralcio alla circolazione; i giudici di legittimità hanno precisato che detta circostanza non dimostra affatto che l’autovettura stessa non costituisse intralcio per la circolazione, ben potendo la mancata rimozione dipendere da circostanze concrete indipendenti dall’esistenza, o inesistenza, dell’intralcio, quali ad esempio la disponibilità del mezzo occorrente per provvedere all’incombente).
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.06.2021, n. 17469
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