La sospensione cautelare/preventiva disposta dal prefetto ai sensi dall’art. 223 c.d.s. risponde alla necessità di impedire che, nell’immediato, il destinatario possa continuare a tenere una condotta pericolosa, sicché essa deve intervenire entro un tempo ragionevole. La valutazione di quali lassi temporali cadano sotto il concetto ragionevole è rimessa al giudice di merito, che, a tal fine, deve tenere conto della necessità per l’amministrazione di ponderare i dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell’infrazione, nonché della complessità dell’indagine in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso concreto (nella fattispecie concreta, il fatto di reato risale al 18 ottobre 2020; la contestazione dell’illecito è del 5 novembre 2020; il provvedimento di sospensione è stato emanato oltre tre mesi dopo, il 16 febbraio 2021, ed è stato notificato un mese più tardi, in data 23 marzo 2021; inoltre, la patente, dopo la notifica del verbale di contestazione, è stata consapevolmente lasciata nella disponibilità del trasgressore. Dunque, per oltre cinque mesi dalla verificazione dell’illecito, e per più di quattro mesi dalla sua contestazione, l’appellante è stato lasciato libero di circolare senza restrizioni, benché, da principio, l’amministrazione fosse in possesso di tutti gli elementi necessari per avviare e definire il procedimento culminato nell’ordinanza impugnata. Le tempistiche descritte cozzano contro l’esigenza di celerità a cui è ispirato il provvedimento cautelare di sospensione della patente. È quindi fondato il motivo di impugnazione secondo il quale l’ordinanza prefettizia non è stata adottata entro un tempo ragionevole dall’accertamento della violazione).
NDR: in argomento Cass. n. 17999 del 23/06/2021 e n. 17314 del 07/08/2007.
Tribunale di Brescia, provvedimento del 25.2.2022
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