Per soccorso stradale si intende un intervento volto a rimuovere situazioni di emergenza, di necessità o di difficoltà tali da rappresentare un pericolo per il regolare svolgimento del traffico stradale, per la salute delle persone e per l’incolumità pubblica. Al di fuori di tali condizioni è fuor luogo il riferimento all’attività di soccorso stradale, e a nulla rileva la circostanza che il trasportatore fosse autorizzato ad esercitarla; al contrario, il trasporto di cose per conto di terzi, in assenza di situazioni di emergenza, da parte di un soggetto non iscritto all’albo, configura un vero e proprio esercizio abusivo.
Tribunale di Bergamo, provvedimento del 15.2.2021
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