In tema di registrazione da parte dell’Agenzia delle entrate della sentenza con la quale venga accolta la domanda di risarcimento del danno a seguito di un sinistro stradale, va confermato che la detta sentenza civile deve essere registrata con prenotazione a debito, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59 e che tale disposizione prevede la registrazione a debito di sentenze di condanna al risarcimento di danni prodotti da fatti anche solo astrattamente costituenti reato, come nel caso in cui la violazione di norme del codice della strada integri un fatto penalmente rilevante. Pertanto è corretta la decisione del giudice che abbia affermato che la disciplina della prenotazione a debito dettata dall’art. 59 cit. consenta la registrazione a debito della sentenza senza aggravare di ulteriori spese il danneggiato, confermando quindi l’esclusione dalla responsabilitĂ solidale del soggetto danneggiato, beneficiario del risarcimento danni (nonostante che la sentenza sottoposta a tassazione non avesse indicato la parte sulla quale doveva essere recuperata la relativa imposta e che neppure il cancelliere, nel produrre la sentenza per la registrazione, avesse fornito tale indicazione).
Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza del 13.4.2021, n. 9618
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