Sinistro stradale: lesioni micropermanenti e danno morale

Posto che la risarcibilità del danno morale non è da considerarsi quale mero automatismo rispetto ad un evento dannoso, ma necessita di rigorosa prova, va confermato, con espresso riferimento al rapporto tra l’invalidità conseguente l’evento dannoso ed il danno morale lamentato, che il danno morale deve essere liquidato anche nelle lesioni lievi se la sofferenza subita è stata provata e l’onere ricade sul danneggiato. Conseguentemente la lieve entità della invalidità subita non potrà automaticamente escludere il diritto al risarcimento del danno morale. Ciò posto, va confermato che anche il danno morale da sinistro stradale causa di lesioni micropermanenti va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. Pertanto, alcun automatismo potrà riconoscersi tra le lesioni conseguenti l’evento dannoso ed il danno morale subito dalla danneggiata, tanto in senso positivo quanto in senso negativo. Grava, dunque, sulla parte attrice l’onere di provare l’effettiva sussistenza e consistenza del danno lamentato, non potendosi quest’ultimo riconoscere in assenza di rigorosa prova (fattispecie in tema di domanda del terzo trasportato al risarcimento delle lesioni subite in conseguenza di sinistro stradale).

NDR: in tal senso Cass 17209/2015; in argomento si veda altresì Cass. 25164/2020 secondo cui il sintagma “danno morale”: 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d’animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato).

Tribunale di Roma, sentenza del 22.2.2022, n. 2846

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