Sinistro stradale causato da un animale: criterio di responsabilità

In applicazione del criterio speciale di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c., il giudice è tenuto ad osservare il regime di riparto dell’onere probatorio da esso previsto (che pone a carico della pubblica amministrazione l’onere della prova liberatoria del caso fortuito all’esito della dimostrazione, da parte del danneggiato, che il danno è stato causato da un animale selvatico appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato); al riguardo, però, va anche tenuto conto del principio secondo cui, nel caso di sinistro stradale causato da un animale, sussiste il concorso tra la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo, di cui all’art. 2054 c.c., comma 1, e la presunzione di responsabilità a carico del proprietario dell’animale, stabilita dall’art. 2052 c.c.

NDR: in argomento Cass. 23/05/2022 n. 16550, 07/03/2016 n. 4373, 09/01/2002 n. 200, 27/06/1997 n. 5783, 19/04/1983 n. 2717, 05/02/1979 n. 778, 09/12/1970 n. 2615, 08/09/1970 n. 1356 e 28/07/1969, n. 2875.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 10.11.2023, n. 31350

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