Nei casi di cui all’art. 186, comma 7, C.d.S., il reato sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi non solo agli accertamenti mediante etilometro (comma 4), o a quelli conseguenti a incidenti e da eseguirsi sui conducenti sottoposti a cure mediche (comma 5), ma altresì agli accertamenti preliminari di cui al comma 3. In tal modo si vuole evitare che, con la sua riottosità, il conducente eviti lo screening (pur privo, come si è detto, di autonomo valore probatorio) in base al quale possono essere fondati i successivi accertamenti sull’ebbrezza (la cui validità probatoria è, invece, pacifica). Tuttavia, il reato non è integrato laddove il conducente si oppone all’accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi terzo e settimo del suddetto articolo.
NDR: in tal senso, Cass., sez. IV, sent. n. 11845/2010
Cassazione penale, sezione quarta, sentenza del 16.03.2021, n. 10146
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