È apodittica ed astratta la motivazione in base alla quale, dopo aver confermato che il rapporto tra nonno/a-nipote è suscettibile di essere preso in considerazione in sede di risarcimento del danno, il giudice riconosca tale voce di danno affermando quanto segue: tenuto conto dello specifico grado di parentela e, in particolare, che sotto un profilo “genealogico” ogni persona ha, quantomeno ab origine, quattro nonni, appare adeguato determinare in un quarto di quanto riconosciuto al padre. Ciò in quanto una siffatta motivazione non tiene e non dà conto delle circostanze del caso concreto (fattispecie in tema di azione per il risarcimento dei danni in seguito a sinistro stradale mortale nel quale la SC afferma che, in maniera anche contraddittoria, il giudice del merito, dopo aver riportato le risultanze dell’espletata istruttoria testimoniale circa la convivenza della vittima con la nonna nel periodo in cui è avvenuto il sinistro, finisce per omettere il giudizio sul fatto e perviene a determinare il quantum risarcitorio sulla base di una sorta di criterio matematico-proporzionale di ripartizione di quote, che, tra l’altro, non trova alcun fondamento nella invocata ed applicata tabella milanese).
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 15.2.2024, n. 4166
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