In merito al disposto di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., va osservato che la presunzione di eguale concorso di colpa ivi indicata ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano l’accertamento in concreto della misura della responsabilità di ciascun conducente, con la conseguenza che l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro libera quest’ultimo dalla presunzione di responsabilità concorrente, nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
NDR: in tal senso Cass. 13672/2019.
Tribunale di Milano, sentenza del 16.11.2020, n. 7298
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