Quanto alle c.d. maggiorazioni, va confermato che la detta sanzione aggiuntiva prevista dall’art. 27 l. n. 689/1981 è applicabile anche alle sanzioni amministrative per violazioni stradali: in materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell’art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva.
NDR: in sensi conforme Cass. 1884/2016, 21259/2016 e 17901/2018.
Tribunale di Roma, sentenza del 19.7.2021, n. 12363
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno