Nel caso di sequestro amministrativo di veicolo per violazioni al codice della strada, eseguito dalla polizia municipale di un comune ed affidato in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia dall’amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario del veicolo sequestrato, è obbligata ad anticipare – salvo recupero dall’autore della violazione, dall’eventuale obbligato in solido, o dal soggetto in favore del quale viene disposta la restituzione del veicolo – le spese per la custodia del veicolo medesimo spettanti a detto custode – ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, art. 11, comma 1 – l’amministrazione comunale cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, la quale è pertanto passivamente legittimata rispetto alla domanda del custode volta al pagamento delle spese predette. Resta così sostanzialmente confermato quanto già statuito in precedenza dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui legittimato passivamente in merito alla domanda del custode, che agisce per il riconoscimento delle spese sopportate per la custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo da parte dei Carabinieri nell’esercizio di attività istituzionale loro conferita dalla legge, è il Ministro della difesa, da cui i predetti pubblici ufficiali dipendono organicamente e al quale spetta l’obbligo di anticipazione di dette spese (ai sensi del D.P.R. n. 571 del 1982, art. 11, comma 1), e non il Ministero dell’Interno.
NDR: in argomento si veda Cass. 08/05/2015, n.9394, 13/06/2018, n.15515 nonché SU n. 564 del 2009.
Tribunale di Lecce, sentenza del 19.2.2021, n. 481
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