In tema di violazioni al codice della strada, il requisito della specificità dell’atto di accertamento esige l’indicazione del giorno, dell’ora e della natura dell’infrazione, del tipo e della targa del veicolo, nonché della località del fatto, senza necessità di ulteriori estremi non indispensabili alla difesa dell’incolpato, quali il numero civico o l’intersezione stradale di posizione della luce semaforica inosservata dal trasgressore.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 14.10.2021, n. 28220
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