In tema di sanzioni amministrative, il concorso apparente di norme sussiste quando più leggi regolano la stessa materia, intesa come stessa situazione di fatto, ipotesi che si verifica quando il medesimo accadimento concreto, inteso come fatto storicamente determinato, possa integrare il contenuto descrittivo di diverse previsioni legislative astratte a carattere sanzionatorio. Il concorso apparente è escluso nel caso in cui i fatti ipotizzati dalla fattispecie astratta siano diversi nella loro materialità, nella loro oggettività giuridica, ovvero quando la norma che regola un fatto contenga una clausola di riserva o, infine, quando la norma che prevede una fattispecie di illecito faccia riferimento solo “quoad poenam” ad altra norma prevedente diversa fattispecie. Quanto al principio di specialità, l’art. 9, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 – li dove statuisce che, quando uno stesso fatto è punito da una pluralità di sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale – opera se le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, da escludersi quando sia diversa l’obiettività giuridica degli interessi protetti da ciascuna di esse (la sentenza impugnata, attenendosi a questi principi, ha negato che, in relazione all’illecito amministrativo contestato del trasporto di merci in violazione dei limiti stabiliti nella licenza operi il principio di specialità o quello del concorso apparente di norme tra l’art. 10, c.d.s., e l’art. 46, legge n. 298 del 1974, facendo leva sulla dirimente considerazione che diversi sono gli elementi oggettivi delle due fattispecie e diversi gli interessi tutelati: la prima mira principalmente alla tutela dell’integrità della superficie stradale e la seconda alla tutela della sicurezza della circolazione; difatti, la violazione amministrativa consiste nel trasporto di un carico oltre i limiti previsti dalla licenza e non – come invece prospetta la ricorrente – nella diversa condotta del transito con un mezzo d’opera in eccedenza ai limiti di massa previsti dal codice della strada).
NDR: sul concorso apparente di norme si veda Cass. n. 3745 del 16/02/2009; sul principio di specialità si veda Cass. n. 21502 del 30/11/2012.
Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 19.1.2024, n. 2065
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