In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, va confermato che la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione, precisando che gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo amministrativo e all’impugnativa del preavviso di iscrizione ipotecaria, trattandosi di azioni di accertamento negativo; tali principi valgono anche con riguardo all’impugnativa proposta, con unico atto, avverso la comunicazione preliminare all’avvio delle procedure esecutive cautelari relative a sanzione amministrativa conseguente a verbale di accertamento di violazione del codice della strada.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 5.6.2020, n. 10676
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