In tema di sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada, la legittimazione passiva va riconosciuta alle singole amministrazioni cui appartengono i vari corpi autorizzati alla contestazione, vale a dire, nel caso della polizia stradale (quanto meno per i ricorsi che, come quello in esame, sono assoggettati all’art. 204 bis C.d.S.) il ministero dell’interno: pertanto, nel caso in esame, relativo a verbale redatto dalla polizia stradale, doveva essere evocato in giudizio non la prefettura, priva di qualsivoglia soggettivitĂ giuridica, ma il ministero dell’Interno. Si tratta, peraltro, di una circostanza che, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d’ordine pubblico processuale, è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimitĂ : con la conseguenza che, in difetto, la violazione dell’art. 101 c.p.c. comporta la nullitĂ di tutti gli atti del giudizio e si riflette sulla sentenza conseguentemente pronunciata.
NDR: in tal senso Cass. n. 17189 del 2007, n. 4695 del 2009, n. 13886 del 2010, n. 1661 del 2019, nonché Cass. SU n. 3117 del 2006, Cass. n. 16458 del 2006, Cass. n. 10706 del 2007, Cass. n. 17189 del 2007 e Cass. n. 8249 del 2009.
Tribunale di Lecce, sentenza del 11.3.2021, n. 711
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