Va confermato che in materia di sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della L. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva. Al riguardo, non può fondatamente sostenersi che le maggiorazioni di cui all’art. 27 L. 689/1981 non debbano essere applicate perché già l’art. 203, comma 3, C.d.S. prevede una maggiorazione per il ritardo nel pagamento e, dunque, si darebbe vita ad una illegittima duplicazione. Infatti, l’art. 203, comma3, C.d.S. non stabilisce affatto una maggiorazione della sanzione a causa del ritardo nel pagamento, ma definisce semplicemente l’importo della sanzione (che si cristallizza, appunto, solo allorché non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta). L’art. 27 stabilisce, invece, una sanzione aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale e richiedente la sussistenza del requisito del ritardo nel pagamento imputabile al debitore. Le due previsioni hanno, dunque, natura e funzioni diverse e, quindi, la loro congiunta applicazione non dà luogo ad alcuna duplicazione risarcitoria.
NDR: in argomento Cass. 1884/2016 e C. Cost. 308/1999.
Tribunale di Milano, sentenza del 13.12.2021, n. 10279
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